(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 22 del 30 maggio 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione Piemonte, al fine di prevenire i danni alla salute ed all'ambiente, interviene per assicurare l'eliminazione, mediante il trattamento termico, di animali morti in allevamento o abbandonati e di carni o parti di animali macellati non idonee al consumo alimentare umano ed animale.