(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 22 del
                           30 maggio 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1. La  Regione Piemonte, al fine di prevenire i danni alla salute
ed  all'ambiente,  interviene per assicurare l'eliminazione, mediante
il trattamento termico, di animali morti in allevamento o abbandonati
e  di  carni  o  parti  di  animali  macellati  non idonee al consumo
alimentare umano ed animale.